Diritti dei passeggeri secondo il Regolamento (UE) n. 181/2011
Il Regolamento (UE) n. 181/2011 (“Regolamento”) entrato in vigore il 1° marzo 2013, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, prevede una serie minima di diritti dei passeggeri che viaggiano in autobus all’interno dell’Unione Europea che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, prevedono:
- condizioni di trasporto non discriminatorie,
- accesso al trasporto di persone con disabilità e a mobilità ridotta senza oneri aggiuntivi e risarcimento finanziario per la perdita o il danneggiamento delle attrezzature che ne agevolano la mobilità,
- norme minime in materia di informazione dei passeggeri prima e durante il viaggio, nonché informazioni di carattere generale sui loro diritti,
- sistemi per la gestione dei reclami accessibili a tutti i passeggeri, appositamente predisposti dai vettori;
- organismi nazionali indipendenti in ogni Stato membro incaricati di garantire l’applicazione del regolamento e, se del caso, di imporre sanzioni.
I passeggeri interessati possono disporre delle informazioni appropriate e comprensibili sui propri diritti direttamente dal testo completo del Regolamento disponibile al seguente link, oppure accedere ad una sintesi del Regolamento redatta dalla Commissione Europea disponibile in italiano ed in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione Europea al seguente link.
Come previsto dal Regolamento, in Italia l’Autorità competente a vigilare sulla corretta applicazione dello stesso è l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (“ART”) la quale può effettuare monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi, nonché valutare eventuali reclami dei passeggeri.
ACCORDING TO ART. 25 OF REGULATION (EU) No. 181/2011, PASSENGERS MAY HAVE ACCESS TO COMPREHENSIBLE INFORMATIONS ABOUT THEIR RIGHTS, UNDER THE MENTIONED REGULATION, THROUGH THIS SYNTHESIS, ADOPTED BY THE EUROPEAN COMMISSION